Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’art. 17 è inserito il seguente art. 17-bis:
*
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi online, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nella pagine dei risultati dei motori di ricerca (altrimenti detti servizi si search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche ne caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie inline deve essere effetuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie online esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazione ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.*
Avete appena letto un estratto di quella che recentemente è stata soprannominata WebTax, una normativa approvvata alla Commissione della Camera in tempi recenti. Se volete saperne di più su cosa potrebbe portare questa normativa andate a questa pagina, se sapete già e non siete d’accordo, sappiate che i ragazzi di SalviamoIlWeb hanno organizzato una raccolta firme che verranno inviate poi a Parlamento italiano, Presidente della Repubblica e Commissione Europea.